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Va evidenziato, peraltro, che l’eventuale mancato rispetto del giorno di riposo non è oggetto del
presente giudizio, mentre il lavoro straordinario, ove non retribuito, dà diritto ad un riposo
compensativo.
Tale quadro regolatorio appare coerente con l’ordinamento, che consente l’alternatività tra la
compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario, fermo il diritto al recupero del giorno
di riposo come previsto dalla normativa collettiva.
8.– Relativamente al richiamo dell’art. 36 Cost. effettuato dal rimettente, questa Corte osserva che
tale diposizione è stata menzionata non come parametro direttamente violato, ma solo quale
elemento funzionale al sindacato di ragionevolezza. Resta, pertanto, assorbito il suo esame in merito
al profilo dell’adeguatezza della retribuzione.
9.– Venendo, quindi, alla questione di illegittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art.
117, primo comma, Cost. nella parte in cui impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali, il Consiglio di Stato ritiene che tale obbligo non sarebbe stato
rispettato poiché il principio di preminenza del diritto e quello del processo equo, consacrati
nell’art. 6 della CEDU, sarebbero stati incisi dalla norma retroattiva censurata, idonea a
condizionare le situazioni processuali in corso.
Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo è precluso, infatti, al legislatore di interferire nella
determinazione giudiziaria di una controversia, tranne il caso in cui ricorrano impellenti motivi di
interesse generale (sentenza 14 febbraio 2012, Arras ed altri contro Italia; sentenza 31 maggio 2011,
Maggio ed altri contro Italia; sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sentenza 10
giugno 2008 Bortesi ed altri contro Italia;) che, con specifico riferimento alle norme nazionali
interpretative, questa Corte, già con la sentenza n. 1 del 2011, ha affermato che possono essere
identificati, tra l’altro, nella necessità di «ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria
volontà del legislatore», al fine di «porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge
interpretata» (in tal senso la sentenza della Corte richiama le seguenti pronunce della Corte EDU:
sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building
Society e Yorkshire Building Society contro Regno Unito; sentenza 27 maggio 2004, OGIS-Institut
Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e altri contro Francia). Tale giurisprudenza è
stata confermata in successive pronunce e da ultimo con sentenza n. 150 del 2015 che ha statuito
che la norma censurata «avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare
la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui
l'esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto
della medesima (sentenza n. 170 del 2008), proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza
dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 209 del 2010)».
10.– Nella specie la corrispondenza della disposizione censurata al contenuto della disciplina
originaria si giustifica in relazione al dato letterale e cioè al fatto che l’indennità per lavoro festivo
compensa la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero; la previsione risulta così coerente con
l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale
favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione
effettuata.
La preclusione posta dalla Corte europea, del resto, è correlata all’esigenza di tutela del legittimo
affidamento ingenerato nei consociati, che nel caso in esame non può ritenersi effettivamente
ricorrente, stante la riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo.