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11.– Di qui, pertanto, la non fondatezza anche della censura sollevata in riferimento all’art. 117
Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 476, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA