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non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del
personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio».
2.– In proposito, il giudice rimettente ritiene che alla disposizione in esame non possa essere
attribuita natura interpretativa con la conseguente portata retroattiva, in quanto la definizione del
criterio di computo del lavoro straordinario festivo (oggetto della norma interpretativa) avrebbe
carattere innovativo, incidendo su istituti giuridici diversi, quali il riposo-recupero e il diritto
all’indennità compensativa del lavoro giornaliero (oggetto delle norme interpretate).
Inoltre, il rimettente ritiene che la norma censurata violerebbe i menzionati parametri costituzionali
per contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) con riferimento all’art. 36 Cost., in
quanto la sua retroattività, non adeguatamente supportata da una evidente giustificazione,
inciderebbe in maniera irragionevole sul diritto ad una retribuzione equa e proporzionata al lavoro
svolto.
3.– Il Consiglio di Stato ritiene, difatti, che il disagio subito dal lavoratore, per aver prestato attività
lavorativa in una giornata deputata al riposo settimanale, non è sufficientemente compensato dalla
speciale indennità prevista dalla contrattazione collettiva come recepita dal d.P.R. 11 settembre
2007, n. 170 e dal d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163. Il lavoro festivo, infatti, secondo il giudice a quo,
dovrebbe essere compensato quale lavoro straordinario (che si aggiunge all’indennità per lavoro
festivo) per l’attività prestata nel giorno ordinariamente destinato al riposo settimanale, tutte le volte
che è stato superato l’orario normale di 36 ore settimanali.
4.– La questione non è fondata.
Il Consiglio di Stato ha inteso compensare, qualificandolo come straordinario, quel lavoro festivo
non recuperato con un ulteriore giorno di riposo (che nella specie, secondo la normativa collettiva
recepita nell’art. 10, comma 4, del d.P.R. n. 170 del 2007, poteva essere fruito nelle quattro
settimane successive). Il problema interpretativo consisteva pertanto nello stabilire se il lavoro
svolto in giorno festivo andasse retribuito quale straordinario con il superamento su base
settimanale delle 36 ore, a prescindere dalla fruizione del riposo recupero.
La norma interpretativa interviene sugli artt. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007 e 11 del d.P.R. n. 163 del
2002 che regolano l’orario di lavoro del personale delle forze di polizia e che determinano l’orario
settimanale in 36 ore.
Le disposizioni oggetto dell’interpretazione, cioè il comma 3 dell’art. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007
e il comma 8 dell’art. 11 del d.P.R. n. 163 del 2002, disciplinano i benefici connessi all’attività
prestata nei giorni deputati al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale, prevedendo il
diritto al recupero e alla corresponsione di un’indennità, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
In tali norme, oggetto dell’intervento interpretativo, non viene espressamente menzionato il lavoro
straordinario, come rilevato dall’ordinanza di rimessione, ma, essendo previsto il compenso per la
sola prestazione ordinaria, il lavoro straordinario viene evocato proprio in quanto escluso.
5.– Il trattamento da riservare alle ore di lavoro prestate oltre l’orario ordinario era suscettibile di
una duplice possibilità interpretativa: facendo riferimento alla durata dell’orario di lavoro di 36 ore
settimanali di cui al comma 1 dei suddetti articoli, il parametro di computo delle ore di straordinario
sarebbe stato settimanale, mentre, valorizzando il termine «giornaliero», utilizzato dai commi 3 e 8,