lavoro straordinario. La disposizione censurata sarebbe, dunque, opportunamente intervenuta per
chiarire il dettato normativo, operando, peraltro, in maniera coerente con la restante
regolamentazione della materia e, in particolare, con la previsione dell’art. 11 della legge n. 395 del
1990. Quest’ultimo, infatti, con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria distingue
il monte orario settimanale, specificamente menzionato al comma 1 e ripartito in turnazioni
giornaliere, dall’attività che dà diritto al compenso per lavoro straordinario che, al comma 2, viene
individuata in quella prestata “in eccedenza all’orario” da intendersi riferito ad un orario diverso da
quello menzionato al comma 1 e coincidente con quello di servizio giornaliero.
14.– Altresì infondati, a parere dell’Avvocatura generale dello Stato, sarebbero i profili relativi
all’art. 36 Cost., dovendo l’equità e la proporzione della retribuzione essere valutate globalmente, e
all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, essendosi registrato un
notevole contrasto nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, il cui orientamento non è
affatto consolidato, che legittima l’intervento normativo effettuato per dirimere l’incertezza
interpretativa senza interferire nell’amministrazione della giustizia salvaguardata dall’irretrattabilità
dei giudicati già formatisi.
Considerato in diritto
1.– Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e
117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti
«CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2014).
Detta norma dispone che l’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare –
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e l’art. 11, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recante «Recepimento dello
schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003», che recepiscono gli accordi sindacali di due successivi quadrienni
relativi al personale delle forze di polizia «si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa
resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a
retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio
giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in
vigore della presente legge».
Le norme regolamentari, di origine contrattuale, cui si riferisce la suddetta disposizione di
interpretazione autentica prevedono con identica formulazione che «Fermo restando il diritto al
recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale è corrisposta un’indennità di € 5,00 [successivamente aumentata ad € 8,00] a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero» (art. 10, comma 3, del d.P.R.
n. 170 del 2007 e art. 11, comma 8, del d.P.R. n. 163 del 2002). Inoltre, l’art. 11 comma 3, secondo
periodo, del d.P.R. 163 del 2002, dispone che «Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale che