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infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore
eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate
in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge».
2.– Il giudice a quo ha riferito che i ricorrenti, tutti agenti del Corpo di polizia penitenziaria, per
periodi di tempo più o meno lunghi tra il 2004 ed il 2012 avevano prestato attività lavorativa in
giorni festivi o da destinare al riposo settimanale ed avevano chiesto, con trentasei separati ricorsi,
al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il compenso per le ore di straordinario
prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero, in via subordinata, la
determinazione di una indennità supplementare, dovuta in base agli accordi sindacali di categoria.
3.– Secondo quanto evidenziato dal giudice rimettente le pretese avanzate in via principale in primo
grado dai ricorrenti traevano sostegno da un indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, in base
al quale il disagio subito per aver prestato attività lavorativa in una giornata deputata al riposo
settimanale non è sufficientemente compensato dalla speciale indennità prevista dalla contrattazione
collettiva e recepita con decreti del Presidente della Repubblica (in particolare quantificata dall’art.
10, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell’accordo sindacale e
del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007»
in euro 5 all’ora, elevato ad euro 8 all’ora dall’art. 15, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51,
recante «Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007») che, in base all’espresso dato normativo,
serve a compensare la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero e non assorbe il compenso
dovuto per il lavoro straordinario. Ad avviso del Consiglio di Stato il computo di quest’ultimo deve
essere effettuato facendo riferimento alle ore eccedenti l’orario di servizio di 36 ore lavorative
settimanali, di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007 (cosiddetto criterio di computo
“orizzontale”) e non all’eccedenza oraria del solo giorno di riferimento (cosiddetto criterio di
computo “verticale”) e l’istituto non va confuso con il “riposo recupero” di cui all’art. 11, comma 5,
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) – che spetta
in ogni caso poiché serve a far recuperare al lavoratore il riposo settimanale di cui non ha fruito – e
con il “riposo compensativo”, previsto dagli accordi sindacali quale modalità, alternativa alla
monetizzazione, di compensazione del lavoro straordinario.
4.– Il TAR Lombardia, presso cui erano stati incardinati i giudizi di primo grado, aveva rigettato le
pretese di pagamento dei ricorrenti, discostandosi dall’indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato
ritenuto incompatibile con quello espresso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza
6 ottobre 1998, n. 9895, per cui il lavoro prestato il settimo giorno consecutivo, quando è rispettata
la cadenza di un giorno di riposo settimanale, non è ontologicamente qualificabile come lavoro
straordinario. Pertanto il TAR aveva concluso che, allo svolgimento del normale orario di lavoro nel
giorno festivo, deve far seguito un giorno di recupero, rimanendo impregiudicata la questione, da
risolvere in sede di contrattazione collettiva, circa l’entità della retribuzione supplementare che
compensa la “penosità” del lavoro prestato in una giornata generalmente destinata al riposo.
5.– In secondo grado si era costituito il Ministero della giustizia chiedendo il rigetto degli appelli e
la conferma delle sentenze impugnate sulla base della intervenuta norma, sospettata di
incostituzionalità, che interpretava le disposizioni dei decreti di recepimento della contrattazione
collettiva nel senso ritenuto dal TAR Lombardia.