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SENTENZA N. 132
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,
Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2014), promosso dal Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale, nel procedimento
vertente tra Sgrò David ed altri e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 27 aprile 2015,
iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto in fatto
1.– Il Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale, con ordinanza del 27 aprile 2015, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che così dispone: «L’articolo 10,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel
senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo