trattamento, trovano quindi applicazione le istruzioni a suo tempo fornite con
circolare n. 17 (AGO 134382) del 26 gennaio 1982, par. 9.
In caso di fruizione oraria - che, come detto, consente alla lavoratrice di astenersi
dal lavoro per un tempo pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese
precedente - la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà
dell’indennità giornaliera sopra indicata.
Per il pagamento delle indennità in argomento si procede secondo le regole previste
per il pagamento delle indennità di maternità
: anticipazione del trattamento
economico da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti
all’Istituto e pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità
(operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a
prestazione).
2. Adempimenti della lavoratrice
Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge
illustrati al precedente punto 1, è tenuta:
a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo,
salvi casi di oggettiva impossibilità;
ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di
protezione.
Per consentire all’Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a
presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del
congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).
Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della
riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali
periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.
La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata
in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto al
seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo”
il seguente codice: SR165
Nella domanda la lavoratrice indica il periodo di congedo richiesto. Si ribadisce che
se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi),
il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di
prevista attività lavorativa.
3.Contribuzione figurativa per dipendenti del settore privato
In forza di quanto previsto dal D.lgs. n.80/2015, art. 24, comma 4, primo
capoverso, alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo,
la contribuzione figurativa.
La contribuzione figurativa spetta anche nel caso in cui il congedo sia fruito in
modalità giornaliera o oraria.
La contribuzione figurativa è accreditata e valorizzata ai sensi dell’art. 40 della
legge 183 del 2010. Pertanto essa corrisponde agli elementi ricorrenti e continuativi
della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo.