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Si precisa che il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è
obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi,
periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Quindi se la lavoratrice,
ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di
congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì
della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno
conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il
congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
Ø i 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti
entro
l’arco temporale di 3 anni
. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i
3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato.
Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito
su base giornaliera o oraria,
secondo quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per
un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del
periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (comma 5 dell’art. 24
cit.). Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari
ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a
prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro
Premesso ciò:
in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità
giornaliera e quella oraria;
se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il
congedo è fruibile nella modalità indicata. Se è prevista la fruizione in modalità
oraria, questa è consentita solo in base al criterio generale previsto al comma
5 dell’art. 24 cit., ossia per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio
giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio
il congedo.
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una
indennità
giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione
da calcolare prendendo a
riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
In assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende
quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto
legislativo n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo, tenendo presente, si ribadisce, le sole voci fisse
e continuative del trattamento.
Per individuare il valore della retribuzione media giornaliera, e quindi l‘importo
giornaliero dell’indennità da corrispondere per le giornate di congedo fruite, si
procede sempre secondo le indicazioni di cui al citato art. 23 T.U. Nei limiti della
compatibilità, ossia solo con riferimento alle voci fisse e continuative del