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Amministrazioni Pubbliche 6. Pagamento diretto 7. Finanziamento degli oneri.
Monitoraggio della spesa 8. Istruzioni contabili 9. Regime fiscale della
prestazione
La circolare fornisce istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle
lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che
siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri
antiviolenza o case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119 .
Premessa
L’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici
dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore
domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo
di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.
Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in
forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa
anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri
vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80/2015).
Si precisa che le istruzioni di cui alla presente circolare sono riferite alle lavoratrici
del settore privato, sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati
alla contribuzione figurativa. Le lavoratrici del settore pubblico, alle quali l’indennità
per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza,
secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità, sono contemplate per gli
aspetti che riguardano la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti.
Si precisa infine che le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, sono contemplate dall’art. 24 in argomento solo ai fini del
riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui
non corrisponde però un diritto all’indennità (comma 2 dell’art. 24 cit.).
1. Ambito di applicazione, modalità di fruizione ed indennizzo del congedo
Le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è
prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate
dall’INPS, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che:
risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di
prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in
coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di
appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-
bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
In presenza di tali presupposti:
Ø il congedo spetta per un
periodo massimo di 3 mesi
equivalenti a 90
giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo
equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.