7.11 secondo motivo merita accoglimento. Ed invero, prescindendo dall'ammissibilità del profilo
attinente al rispetto delle norme dei contratto collettivo per difetto degli adempimenti di cui all'art.
369 n. 4 c.p.c., deve rilevarsi che manca una compiuta analisi in ordine alla gravità del fatto
contestato, alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario (anche in relazione alla successiva
condotta sostanziatasi nella menzogna). In particolare risulta omesso l'apprezzamento del grado
della colpa o dell'elemento intenzionale, così come anche la valutazione della rilevanza
dell'omissione in relazione al ruolo assegnato al lavoratore e alle mansioni affidategli. Deve in
proposito rilevarsi che "l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare le
clausole generali come quella di cui all'art. 2119 o all'art. 2106 cod. civ, che dettano tipiche "norme
elastiche", non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della
correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poiché l'operatività in
concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e criteri e principi desumibili dall'ordinamento
generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in
cui la fattispecie si colloca"(Sez. L, Sentenza n. 25144 del 13/12/2010 Rv. 615742).
8. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo. La
sentenza, pertanto, deve essere cassata cori rinvio al giudice del merito che, nel colmare 1e lacune
riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza della giusta causa sulla scorta dei fatti accertati,
si atterrà ai criteri indicati sub 7, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.