Pagina 1007 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Con la circolare del 29 febbraio 2016, n. 44, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
fornisce istruzioni e chiarimenti concernenti l'abrogazione del regime di non cumulabilità tra il
riscatto del corso legale di laurea e quello dei periodi corrispondenti al congedo parentale
usufruito prima e/o dopo l’inizio del rapporto di lavoro. La predetta incumulabilità in
precedenza era stata prevista dall’art. 14 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 503.
Con la Legge di stabilità 2016 (Legge del 28 dicembre 2015, n. 208) è stato abrogato il regime
di alternatività/incumulabilità e pertanto dal 1° gennaio 2016 in poi si ha la possibilità di
esercitare le due facoltà di riscatto anche in modo cumulativo.
Tra l'altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1°
gennaio 2016 e quindi le istanze di riscatto presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, potranno
avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale
fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Il vecchio regime di non cumulabilità e alternatività continua invece ad essere vigente per le
domande di riscatto presentate in data antecedente al 1° gennaio 2016 che, quindi, saranno
assoggettate alla normativa e alle disposizioni amministrative sull'incumulabilità in vigore
all'epoca.