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in ordine alla rilevanza che potesse avere la condotta inadempiente in ordine alla relazione di
fiducia inerente al rapporto di lavoro inter partes. Rileva l'oggettiva inspiegabilità di una pretesa
possibile valutazione in forma di giusta causa di licenziamento di un mero ritardo al lavoro e della
non veridicità della sua giustificazione, specificamente in punto dì pretesa lesione del vincolo
fiduciario. Osserva, affermata l'assoluta priorità della contrattazione collettiva in materia di
tipizzazione - graduazione della giusta causa di licenziamento e di sanzioni disciplinari in generale,
che la contrattazione collettiva prevede la sanzione massima della multa in misura non superiore a
tre ore di retribuzione per il ritardo al lavoro più volte nello stesso mese (art. 27 ccnl), con
conseguente evidenza di una sproporzione rispetto alle indicazioni della contrattazione collettiva
riguardo all'affermazione della rilevanza in termini di giusta causa dell'unico ritardo imputabile allo
S. e delle giustificazioni non veritiere rese, queste ultime neppure prese in considerazione dalla
predetta contrattazione come fonte di illecito disciplinare.
Con il terzo motivo deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. degli artt. 2104 e
2016 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. inadeguata illogica e contraddittoria valutazione delle prove
degli atti di causa: in relazione all'accertamento della sussistenza dei fatti contestati allo S. con nota
10 ottobre 2008, nonché alla conseguente illegittimità della successiva sanzione disciplinare di cui
alla nota aziendale del 23 ottobre 2008 e, in ogni caso, omessa, insufficiente, inesatta e
contraddittoria motivazione su punto decisivo in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Osserva
che, anche con riferimento alla nota di contestazione dei 10 ottobre 2008, cui è seguita la sanzione
disciplinare della sospensione di cinque giorni dal lavoro e dalla retribuzione adottata il 23 ottobre
2008, valutata ai fini della recidiva in relazione all’addebito contestato, è rimasto assolutamente
indimostrato l'esito dell'istruttoria espletata.
4. Deve essere vagliato, preliminarmente, il rilievo d'inammissibilità del ricorso per violazione
dell'art. 348 ter 4° e 5° c. c.p.c., fatto valere con il controricorso. In proposito il controricorrente
rileva che il processo ha visto due decisioni, ire primo e secondo grado, assolutamente conformi;
che la nuova formulazione dell'art. 348 ter si applica al presente giudizio, porche la legge tar t. 51 (.
î' UL 83/2012) fa riferimento, per l'entrata in vigore del suddetto comma, non alla pubblicazione
delle sentenze impugnate, ma ai giudizi d'appello introdotti con ricorsa la cui notificazione sia stata
richiesta dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
5. L'eccezione è priva di fondamento. In primo luogo va rilevato che la norma invocata riguarda i
vizi di motivazione, mentre nel caso in disamina le censure investono prevalentemente vizi di
violazione di legge, al più commisti con vizi di motivazione. In secondo luogo deve rilevarsi che la
questione posta, pur fondata in linea di principio (cosi Sez. 5, Sentenza n. 268150 dei 18/12/2014,
Rv. 63381: La previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, quinto
comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5,
cod. proc. civ. la
sentenza di appello "che conferma la decisione al primo grado", non si applica, agli effetti dell'art.
54, comma 2, dl 22 giugno 2012, n. 83,
conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello
introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione
anteriormente all'11 settembre 2012) non e in concreto suscettibile dì valutazione, poiché il ricorso
difetta delle allegazioni documentali necessarie a connotarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 366 n.
6 c.p.c., mancando la produzione dell'attestazione riguardo alla consegna dei ricorso in appello per
la notifica in data 5/3/2013, in conformità alle indicazioni su cui si fonda il rilievo contenute nel
controricorso.
6. II primo motivo dì ricorso è infondato e va rigettato. Il ricorrente, infatti, si è limitato a proporre
una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal
modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo
giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/1112014, Rv.
633335). E' da rilevare, inoltre, che il tenore della lettera di risposta dello S. alle contestazioni
datoriali, riportata a pg. 15 dei controricorso, rende vano ogni rilievo, poiché il lavoratore rende
altra causale del suo ritardo al lavoro, il che ha reso ininfluente e priva di decisività ogni indagine in
ordine al presunto travisamento della prova testimoniale.