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Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 aprile 2016, n. 7419
Presidente Stile – Relatore Esposito
Svolgimento dei processo
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza dei 7/9/2012, ha confermato la decisione dei giudice di
primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da S.S. nei confronti di Saimare S.p.A., diretta
all'accertamento dell'illegittimità dei licenziamento intimato al predetto e alla reintegra nel posto di
lavoro. Deduceva lo S. che il licenziamento era stato adottato per un suo ritardo il giorno 10/7/2009,
allorché avrebbe preso servizio solo alle 11.30. Secondo l'addebito contestato dalla società la
giustificazione addotta dal ricorrente (ritardo nel prendere servizio dovuto al protrarsi della
prestazione lavorativa nella sera precedente fino alle 23.30, a causa dei ritardo di tre navi della
Tirrenia e di un incidente verificatosi durante l'imbarco delle autovetture e susseguente sbarco di un
ufficiale) sarebbe risultata non vera, con il conseguente venir meno del necessario rapporto
l
lavoratore era anche contestata la recidiva in relazione a una sanzione irrogata il 2311012008, pure
impugnata.
2. A fondamento del decisum i giudici di merito rilevavano che la circostanza giustificativa addotta
dal lavoratore non era emersa dall'istruttoria svolta e che era stato io stesso lavoratore ad ammettere
in una missiva del 17/8/2009 altra causale del ritardo, dovuta a proprie condizioni di salute.
Confermavano, altresì, le circostanze relative alla recidiva contestata.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione lo S. in base a tre motivi. Resiste Saimare
S.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
11 ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c. c.,
dell'art. 5 I. 604/1966, dell'art. 2119 c. c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 7 lL n. 300/1970 e
degli artt. 1362 e
segg. c.c. in
relazione alla nota di giustificazioni del 17 agosto 2009 per
inadeguata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove in relazione all'accertamento della
sussistenza dei fatti contestati allo S. con nota aziendale 7-12 agosto 2009, nonché alla base del
licenziamento di cui alla successiva nota aziendale del 21 agosto 2009; e in ogni caso omessa,
insufficiente, inesatta e contraddittoria motivazione ed esame su punto decisivo: in relazione all'art.
360 nn. 3, 4, 5 c.p.c. Rileva che la decisione era stata emessa prescindendo in toto dalle risultanze
processuali, specificamente da quelle relative alla prova testimoniale espletata, adducendo, a
sostegno della decisione, una motivazione che, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, non
trova nessun riscontro nelle prove testimoniali raccolte. Ciò con violazione delle norme in tema di
valutazione della prova e in materia di licenziamento.
2. Con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 4 Cast., degli artt. 1175,
1375, 2104, 2106 e 2119 c.c., dell'art. 5 della 1 604/1966, dell'art. 7 1. n. 300/1970, degli arti. 115 e
116 c.p.c. e dell'art. 27 contratto collettivo Sa/mare, anche in relazione agli arti. 1362-1371 c. c. per
inadeguata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove agli atti di causa: in ordine
all'accertamento della congruenza del licenziamento irrogato al sig. S. con nota aziendale 21 agosto
2009 in relazione agli addebiti ascritti ad esso con nota aziendale del 7-12 agosto 2009: in ogni caso
omessa, insufficiente, inesatta e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art.
360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Rileva che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere
dell'irrimediabile, definitiva negazione totale degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare
dell'elemento della fiducia che deve ineludibilmente sussistere tra le parti. Osserva che era stata dei
tutto omesso qualsiasi apprezzamento dei grado della colpa o anche dell'elemento intenzionale, così
come anche una valutazione dell'effettiva gravità e portata della medesima condotta che si
assumeva inadempiente in relazione alla specifica posizione-ruolo lavorativo, inquadramento e
mansioni di pertinenza del lavoratore. I giudici del merito non avrebbero in nessun modo motivato