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Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 14 aprile 2016, n.7419
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la Sentenza n. 7419 del 14 aprile 2016, ha sancito un importante
principio in tema di licenziamenti per giusta causa.
Infatti, i Giudici di Cassazione hanno stabilito che
sia in sede di configurabilità della giusta causa di
licenziamento che in quella di proporzionalità della sanzione disciplinare, l’operazione valutativa
compiuta dal Giudice del merito, nell’applicare le clausole generali come quella dell’art. 2119 o dell’art.
2106 del codice civile,
che dettano tipiche “norme elastiche”,
può essere sottoposta a verifica in sede di
giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola
generale
, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili
dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e della disciplina particolare – anche
collettiva – in cui la fattispecie si colloca.
Nel caso preso in esame, accogliendo il ricorso di un Lavoratore licenziato per giusta causa (lesione del rapporto
fiduciario tra Dipendente e Datore di lavoro), la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la decisione impugnata
con la quale la Corte d’appello aveva confermato la pronuncia del Giudice di primo grado di rigetto della
domanda avanzata dallo stesso Lavoratore nei confronti dell’Azienda e diretta all’accertamento dell’illegittimità
del licenziamento intimatogli ed alla reintegra nel posto di lavoro.
La Suprema Corte
, accogliendo il ricorso del Lavoratore,
ha evidenziato la mancanza nei precedenti gradi
di giudizio di una compiuta analisi in ordine alla gravità del fatto contestato ed alla sua idoneità a ledere il
vincolo fiduciario,
risultando, in particolare, omesso l’apprezzamento del grado della colpa o dell’elemento
intenzionale, così come anche la valutazione della rilevanza dell’omissione – ritardo ingiustificato al lavoro – in
relazione al ruolo assegnato al Lavoratore ed alle mansioni affidategli.
“La sentenza deve pertanto essere
cassata con rinvio al giudice del merito che, nel colmare le lacune con riguardo alla valutazione in ordine alla
sussistenza della giusta causa sulla scorta dei fatti accertati, si atterrà ai principi esposti provvedendo anche sul
regime delle spese del giudizio di legittimità”.