familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo
periodo, attività lavorativa.
Si segnala, altresì, che tale avviso è stato successivamente ribadito dal medesimo
Dicastero – Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro – con nota del
07/07/2011 – il quale ha precisato che la predetta valutazione deve essere effettuata
dal datore di lavoro, e, nel contempo, ha chiarito che “un’elencazione tassativa delle
attività di assistenza non potrebbe comunque essere esaustiva”.
Riguardo, in particolare, ai permessi – la cui fruizione è prevista anche in modalità ora-
ria – la citata risposta n. 30/2010 ha specificato, altresì, che può considerarsi ricompre-
so tra le attività di supporto al lavoratore disabile anche l’accompagnamento da e verso
il luogo di lavoro da parte del familiare.
Muovendo da tale orientamento ministeriale, stante l’identità di ratio sottesa ai due
istituti (congedo straordinario e permessi per assistenza a familiare con disabilità gra-
ve), si ritiene, pertanto, superato quanto disposto al punto 6, secondo capoverso, della
circolare n. 128 dell’11/07/2003, laddove prevede che i permessi da parte dei due sog-
getti interessati debbano essere fruiti necessariamente nella stessa giornata.
3. Modalità di fruizione dei permessi sia da parte del lavoratore con disabilità
grave che dal familiare lavoratore referente dell’assistenza.
L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 (come riformulato dalla legge n.183/2010 –
c.d. Collegato Lavoro), stabilisce che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito “non
può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa
persona con handicap in Situazione di gravità”.
Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la richiamata nota del
07/07/2011, ha precisato che la limitazione introdotta dalla citata legge n. 183/2010
non si riferisce al lavoratore con disabilità grave, bensì esclusivamente al familiare che
presta assistenza.
Infatti, diversamente, il lavoratore con disabilità grave – che è il principale destinatario
della tutela in argomento – risulterebbe privato del diritto ai permessi, nell’ipotesi in cui
necessiti dell’assistenza del familiare lavoratore, ad esempio, per essere accompagnato
in occasione dell’effettuazione di cure connesse al proprio stato di disabilità.
Pertanto, in applicazione di tale orientamento, si ritiene possibile la contemporanea fru-
izione dei permessi di cui alla legge n. 104/92 sia da parte del lavoratore con disabilità
grave che del familiare lavoratore referente dell’assistenza.