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Roma, 30-12-2011
Messaggio n. 24705
OGGETTO:
Chiarimenti in merito alla fruizione dei benefici di cui all'art. 42,
comma 5, del D.lgs. 151/2001 ed all'art. 33, commi 3 e 6 della
legge n. 104/92 - Interpello n. 30/2010 e successiva nota del
07/07/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Svolgimento dell’ attività lavorativa da parte del lavoratore disabile in situazione di
gravità e fruizione dei permessi e del congedo straordinario da parte del familiare lavo-
ratore referente dell’assistenza.
3. Modalità di fruizione dei permessi sia da parte del lavoratore con disabilità grave che
dal familiare lavoratore referente dell’assistenza.
1. Premessa
Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento in merito a problematiche
concernenti la riconoscibilità del diritto alla fruizione del congedo straordinario e dei
permessi mensili di cui all’oggetto.
Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni operative, che recepiscono i criteri inter-
pretativi delle norme in esame forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore disabile in situa-
zione di gravità e fruizione dei permessi e del congedo straordinario da parte
del familiare lavoratore referente dell’assistenza.
La prima problematica riguarda la possibilità, per il familiare del lavoratore in situazio-
ne di disabilità grave, di beneficiare dell’istituto del congedo straordinario nonché dei
permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, durante il periodo di svol-
gimento dell’attività lavorativa da parte del disabile medesimo.
In proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva – con la risposta n. 30 del 06/07/2010 (All. 1) alla richiesta di inter-
pello avanzata dall’Istituto Nazionale di Statistica, pur premettendo che la necessità o
meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso, ha ritenuto, in linea con la ratio ispi-
ratrice della legge n. 104/92, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del