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Detta lacuna porta alla cassazione della sentenza ed al rinvio ad altro giudice, che procederà a
quell'accertamento.
E' inammissibile la questione, posta dal ricorrente, se il fatto a lui addebitato rientri fra le condotte
punibili con una sanzione conservativa sulla base dell'art.47, lett. F, del contratto collettivo e
comporti perciò la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 ult. cit. 2012 n.92. La
fattispecie di illecito delineata dall' art.47 cit. non venne contestata al lavoratore ed e perciò estranea
al tema disputato in questo processo. Il precedente motivo di ricorso, concernente l'accertamento dei
fatti, rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in
diversa composizione, anche per le spese. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.P R. n. 115 del 2002.