alla modalità oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lettera b del decreto n. 80 del
2015 che aggiunge il comma 1-ter all’art. 32 del T.U.). Su tale riforma verrà emanata apposita
circolare.
1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale
L’art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “
per ogni bambino,
nei primi suoi 12 anni di vita
(e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza)
, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente
articolo
”.
La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo
parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre
lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo
complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di
congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di
genitore solo).
In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun
genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui
fino a 12 anni di vita del figlio.
La novella trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di
affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori
adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni)
dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il
raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato).
Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal
20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016:
Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in presenza dei
requisiti di legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l’estensione del
limite fino a 12 anni)
Caso 2 - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in
presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la
riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31
dicembre 2015)
2. Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo
L’art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “
Per i periodi di
congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di
vita del bambino
(e non più fino al 3° anno di vita del bambino)
, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi…
”
La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite
massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto
all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il novellato
comma 3 dell’art. 36 del T.U., prevede il diritto all’indennità per congedo parentale, a
prescindere dalle condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni)
dall’ingresso in famiglia del minore.