2. I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6
anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati
al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di
reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il
2015.
3. La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre
2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino
ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o
affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto,
l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al
beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del D.lgls.151/2001.
4.Le domande all’INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono
presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data
dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande.
PREMESSA
Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è stato delegato, tra
l’altro, ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure
volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1,
commi 8 e 9 della citata legge).
Nell’ambito della delega, il legislatore ha altresì indicato i principi ed i criteri direttivi per
l’esercizio della stessa e, tra questi, ha previsto una maggiore flessibilità dei congedi
obbligatori e parentali e la necessità di garantire alle lavoratrici madri parasubordinate una
tutela economica per la maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte
del committente.
Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge
delega, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto
legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in
materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67
del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). Alcune di queste disposizioni non
comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire
precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).
L’art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme si applichino in via sperimentale
per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi,
tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144,
supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di
astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.
Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà
avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura
finanziaria. Sono invece stabilmente recepite le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 24 e
31 del citato T.U.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36
del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del
congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.
Con successive circolari si forniranno le istruzioni operative per l’attuazione della altre
modifiche normative sopra citate.
Per completezza si segnala che il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine