subordinata al previo accordo con il sindacato o all’intervento dell’Ispettorato del lavoro”
(Cass., n. 15892/2007, cit.; v. pure Cass., 1 ottobre 2012, n. 16622). In tale ipotesi, è stato
precisato, si tratta di “un controllo cd. preterintenzionale che rientra nella previsione del
divieto flessibile di cui all’art. 4, comma 2? (Cass. 23 febbraio 2010 n. 4375).
1.7
– Diversamente, ove il controllo sia diretto non già a verificare l’esatto adempimento
delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del
patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si è
fuori dallo schema normativo dell’art. 41. n. 300/1970.
1.8.
– Si è così ritenuto che l’attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali per
conoscere il testo di messaggi di posta elettronica, inviati da un dipendente bancario a
soggetti cui forniva informazioni acquisite in ragione del servizio, prescinde dalla pura e
semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa ed è, invece, diretta ad
accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati)
(Cass., n. 2722/2012). Così come è stata ritenuta legittima l’utilizzazione, da parte del
datore di lavoro, di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo,
estraneo all’impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità “difensive”
del proprio ufficio e della documentazione in esso custodita (Cass., 28 gennaio 2011, n.
2117).
1.9.
– Infine, è stato precisato che le norme poste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e
3, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone
preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi con specifiche attribuzioni
nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di controllo della
prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt.
2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione
gerarchica o anche attraverso personale esterno – costituito in ipotesi da dipendenti di una
agenzia investigativa – l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare
mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò
indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente,
senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti
né il divieto di cui alla stessa L. n. 300 dei 1970, art. 4, riferito esclusivamente all’uso di
apparecchiature per il controllo a distanza (Cass. 10 luglio 2009, n. 16196).
1.10.
– Nell’ambito dei controlli cosiddetti “occulti”, la giurisprudenza di questa Corte ha
avuto modo di affermarne la legittimità, ove gli illeciti del lavoratore non riguardino il mero
inadempimento della prestazione lavorativa, ma incidano sul patrimonio aziendale (nella
specie, mancata registrazione della vendita da parte dell’addetto alla cassa di un esercizio
commerciale ed appropriazione delle somme incassate), e non presuppongono
necessariamente illeciti già commessi (Cass., 9 luglio 2008, n. 18821; Cass., 12 giugno
2002, n. 8388; v. Cass., 14 febbraio 2011, n. 3590, che ha precisato che le disposizioni
dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori non precludono al datore di lavoro di ricorrere ad
agenzie investigative – purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa
vera e propria, riservata dall’ari. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi
collaboratori -, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta
perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo
sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione; e Cass., 2 marzo
2002, n. 3039 che ha ritenuto legittimo il controllo tramite pedinamento di un informatore
farmaceutico da parte del capo area; v. pure Cass., 14 luglio 2001, n. 9576, in cui si è
ribadita, citando ampia giurisprudenza, la legittimità dei controlli effettuati per il tramite di
normali clienti, appositamente contattati, per verificare l’eventuale appropriazione di
denaro {ammanchi di cassa)-da parte del personale addetto). In questo stesso
orientamento, si pone da ultimo, Cass., 4 marzo 2014, n. 4984, che ha ritenuto legittimo il
controllo svolto attraverso un’agenzia investigativa, finalizzato all’accertamento dell’utilizzo
improprio dei permessi ex lege n. 104 del 1992, qj art. 33, (suscettibile di rilevanza anche
penale), non riguardando l’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto effettuato