11. Aspetti fiscali
L’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M., prevede lo specifico richiamo all’articolo 1, comma 125
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi stabilisce che l’assegno non concorre alla
formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Istruzioni contabili
L’onere derivante dall’erogazione dell’assegno di natalità ai soggetti beneficiari (c.d. bonus
bebè), in applicazione dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
è posto a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, andrà rilevato nell’ambito della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT
(Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia).
Per le imputazioni contabili connesse, si istituiscono, nell’ambito della citata gestione contabile,
i seguenti nuovi conti, che rilevano, rispettivamente, l’onere per la prestazione in parola ai
beneficiari e il relativo debito:
GAT30114 – Assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè);
GAT10114 – Debiti per l’assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a
129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè).
La procedura informatica che consente la liquidazione di tale assegno ai beneficiari, con la
struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, effettuerà sulla
contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAT30114 a GAT10114
Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente
ordinativo di pagamento al conto d’interferenza in uso GPA55170, per consentire,
successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito imputato al nuovo conto
GAT10114, in contropartita del medesimo conto d’interferenza (tipo operazione “NP”).
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati, sulla
contabilità di Direzione generale, al conto d’interferenza esistente GPA55180, da parte delle
procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto
in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
“3133” – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno di natalità ex art. 1, commi 125-129,
legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) – GAT.
Per gli eventuali recuperi dell’assegno in questione, viene istituito il nuovo conto:
GAT24114 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’assegno di natalità corrisposto ai sensi
dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. bonus bebè).
Al citato conto di recupero, viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per
prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1131” – Recupero dell’assegno di natalità ex art. 1, commi 125-129, legge n. 190/2014 ((c.d.
bonus bebè) – GAT.