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istruttoria automatizzata centralizzata.
In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e richiamati nella presente circolare tali
domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento
centralizzato secondo le modalità indicate in domanda dal richiedente.
In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (25.000,00 euro annui) prevista dalla
normativa in argomento, la domanda e’ rigettata in automatico.
Nel caso in cui é necessario un approfondimento dell’ istruttoria ed una integrazione di
documentazione le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente
competente per la loro definizione.
Pertanto le Strutture territoriali dell’INPS avranno a disposizione una procedura in ambiente
Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute sia di quelle definite a seguito
dell’istruttoria automatizzata, sia di quelle messe a disposizione delle Strutture per il
completamento dell’ istruttoria e le integrazioni di documentazione predette.
Attraverso tale procedura gli operatori INPS delle Strutture territoriali possono visualizzare
tutti i dati della domanda e conoscerne lo stato di avanzamento. Le domande possono essere
ricercate attraverso una seri di parametri (cognome, CF, numero di domanda) e possono
essere selezionate mediante dei filtri (domande accolte, domande respinte, domande da
istruire) impostabili per ogni singola Struttura. In questo modo ogni Struttura ha la visibilità
completa di tutte le domande, sia di quelle di propria competenza sia di tutte le altre
distribuite sul territorio nazionale.
Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori istruzioni operative.
10. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’onere derivante dai
commi da 125 a 129 è valutato in:
202 milioni di euro per l’anno 2015;
607 milioni di euro per l’anno 2016;
1.012 milioni di euro per l’anno 2017;
1.012 milioni di euro per l’anno 2018;
607 milioni di euro per l’anno 2019;
202 milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo 6, comma 1 del D.P.C.M., stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere
derivante dalle disposizione del D.P.C.M., inviando, entro il 10 di ciascun mese, la
rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi
oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze,
secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
Inoltre, qualora l’onere sostenuto dall’INPS per tre mensilità consecutive sia superiore alle
previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d’anno trascorso, l’INPS
sospende l’acquisizione di nuove domande nelle more dell’adozione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro della salute, di cui all’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
con cui si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE.
L’eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell’importo annuo dell’assegno e
dei valori dell’ISEE non pregiudica gli assegni già concessi dall’INPS.