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contributive di quel pregiudizio. Il risarcimento riguardera’ solo i periodi di “non lavoro”. Solo per questi
periodi vi e’ un danno da risarcire e un pregiudizio da ristorare.
Pertanto l’indennita’ prevista dall’articolo 32, risarcisce il danno subito per il mancato lavoro e lo
risarcisce in tutte le sue conseguenze retributive e contributive, in tal senso e’ onnicomprensiva. Mentre
non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o i periodi di lavoro (in caso di piu’
contratti a termine). I diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati
nell’indennizzo forfetizzato del danno causato dal non lavoro. Per questi periodi non vi e’ niente da
risarcire ed il risarcimento mediante indennizzo non puo’, in una sorta di eterogenesi dei fini, risolversi
nella contrazione di diritti legati da un rapporto di corrispettivita’ con la prestazione lavorativa effettuata.
Questa ricostruzione e’ in continuita’ con quanto affermato nelle prime sentenze sull’articolo 32, come
interpretato dalla Legge n. 92 del 2012.
In particolare, Cass. n. 15265 del 12 settembre 2012, nell’enucleare il principio di diritto parla di
“indennita’ forfetizzata ed onnicomprensiva per i danni causati dalla nullita’ del termine nel periodo
considerato intermedio”. Forfetizzazione dei danni determinatisi “nel” periodo intermedio, significa che
l’indennizzo non incide sui diritti maturati in quel periodo nella parte del rapporto che non ha determinato
danni: non tocca le retribuzioni per i periodi lavorati e gli effetti riflessi di tali retribuzioni, ne’ tocca
l’anzianita’ lavorativa maturata in tale o in tali periodi.
La medesima pronuncia afferma: “legittimamente la sentenza impugnata ha considerato nell’anzianita’
lavorativa e retributiva tutti i periodi effettivamente lavorati, da sommarsi a quelli successivi alla formale
assunzione a tempo indeterminato, in ragione del principio ripetutamente affermato da questa Corte
(Cass., sez. un., 5 marzo 1991, n. 2334 e succ.)”. L’affermazione e’ netta ed e’ esplicito il richiamo alla
sentenza delle Sezioni unite che, come si e’ visto, affermo’ che nel caso di trasformazione, in unico
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di piu’ contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per
effetto dell’illegittimita’ dell’apposizione del termine, gli “intervalli non lavorati” fra l’uno e l’altro
rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di
tenersi disponibile ad effettuarla, non implicano il diritto alla retribuzione … e nemmeno sono
computabili come periodi di servizio”, mentre i “periodi lavorati” danno diritto alla retribuzione e sono
rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianita’. Quest’ultimo profilo dell’assetto dato dalle
Sezioni unite del 91 alla materia – sottolinea la sentenza del 2012 – va oggi pienamente riaffermato non
essendo stato scalfito minimamente dallo ius superveniens costituito dalla Legge n. 183 del 2010.
Le piu’ recenti Cass. 16 giugno 2014, n. 13630 e Cass. 17 giugno 2014, n. 13732 hanno fissato il seguente
principio di diritto: “La Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, commisura l’indennita’, dovuta nei
casi di conversione, all’ultima retribuzione globale di fatto, cosi’ riferendosi al danno subito dal
lavoratore, ossia alla perdita della retribuzione (ed accessori) per essere stato allontanato dal proprio posto
di lavoro nel periodo compreso tra l’allontanamento e la sentenza di merito. L’espressione
onnicomprensiva, adoperata dal legislatore con riferimento all’indennita’, si riferisce soltanto al danno
ora detto, e non a quanto spetta al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati
i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato”.
In questo principio di diritto e’ detto chiaramente che l’indennizzo onnicomprensivo copre soltanto il
danno derivante dall’allontanamento dal lavoro e quindi il danno subito per il “non lavoro” nel periodo o
nei periodi “non lavorati”. Il che ancora una volta conferma che i diritti per i periodi in cui si e’ prestato
lavoro non vanno ricompresi nell’indennita’ risarcitoria perche’ non sono stati danneggiati, sono fuori dal
perimetro del danno e quindi del risarcimento.
Quanto alle conseguenze giuridiche di tale assetto sull’anzianita’, la Corte in queste ultime sentenze
aggiunge, e non potrebbe essere piu’ chiara, che: “L’espressione onnicomprensiva, adoperata dal
legislatore con riferimento all’indennita’, si riferisce soltanto al danno ora detto, e non a quanto spetta al
lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo
determinato in un unico rapporto a tempo determinato”.
In conclusione, nonostante i problemi lessicali derivanti dal fatto che probabilmente il legislatore ha
configurato l’indennita’ avendo presente il caso, statisticamente piu’ frequente, della stipulazione di un
unico contratto a termine, deve affermarsi che l’indennita’ prevista dalla Legge n. 183 del 2010, articolo
32 ristora in generale il danno subito dal lavoratore per l’allontanamento dal lavoro, tanto se questo sia