UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale,
notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli
approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione
per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra,
in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” –> opzione
“Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
Il TAR di Puglia, Sezione di Lecce, con la sentenza n. 2427 del 25 settembre 2014, confermando l’orientamento del
Consiglio di Stato, ha dichiarato ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri per allattamento
durante il primo anno di
vita del bambino anche da parte dei padri
di quei bambini la cui madre sia casalinga. Il presupposto di tale decisione
risiede nel fatto che le madri casalinghe possono essere equiparate alle lavoratrici autonome, o meglio alle
“lavoratrici
non dipendenti”
.
Nello specifico, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia con la summenzionata Sentenza ha esaminato il caso
che riguardava la fruizione dei riposi giornalieri, di cui all’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (T.U. sulla
maternità e la paternità), da parte del padre di un neonato cui era stato negato tale beneficio, presupponendo la non
equiparabilità, ai fini della lett. c dell’art. 40 del T.U. sulla maternità e la paternità, della condizione di casalinga con
quella di
“non essere Lavoratrice dipendente”
.
L’art. 40 del T.U. prevede, infatti, che i periodi di riposo che il Datore di lavoro deve consentire durante il primo anno di
vita del bambino siano riconosciuti al padre lavoratore nei seguenti quattro casi specifici:
a)
nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b)
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c)
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d)
in caso di morte o di grave infermità della madre.
Ricordiamo che i riposi di che trattasi sono disciplinati dall’art. 39 del suddetto Decreto Legislativo per come segue:
“due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, della durata di un’ora ciascuno (mezzora nel caso in cui si
fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle sue
immediate vicinanze). Il riposo è uno solo in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore. I riposi devono
essere considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.
Il TAR della Puglia ha, quindi, specificato che la
“madre che non sia Lavoratrice dipendente”
(alla quale si fa riferimento
all’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001) può essere sia una Lavoratrice autonoma che una non lavoratrice e, quindi, casalinga.
Pertanto al padre deve essere garantita la possibilità di prendersi cura del bambino, nei momenti in cui la madre è
impegnata in altre attività.