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per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
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Ricordiamo che il TFR è la somma che viene corrisposta, dal Datore di lavoro al Lavoratore dipendente, alla cessazione del
rapporto di lavoro. Il quadro normativo che disciplina il TFR è costituito dall’art. 2120 del codice civile, dalla Legge n. 297 del
29/5/1982 e, per quanto concerne il settore Credito, anche dall’art. 81 del vigente CCNL.
Dopo aver fornito un approfondimento sulla tredicesima mensilità, con il numero odierno de “IL
PUNTO SU…”, riteniamo utile ricordare ai Colleghi le regole che disciplinano il “trattamento di
fine rapporto” (TFR), comunemente
conosciuto anche come “liquidazione”.
Secondo le norme di Legge, la retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR è rappresentata da tutte le somme
corrisposte, in costanza di rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, escluso quanto corrisposto per rimborso spese.
Tuttavia, la contrattazione collettiva può introdurre delle modifiche in materia di base di calcolo e di anticipazione del TFR.
Il nostro CCNL stabilisce che la base di calcolo del TFR è costituita per le Aree Professionali da: stipendio; scatti di
anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare e, ove spettanti, anche da: assegno per apprendisti; ad personam;
indennità di rischio; indennità lavori svolti in locali sotterranei; spese tranviarie; indennità di turno diurno e per
orario di lavoro svolto oltre le 18,15; eventuale ex premio di rendimento; assegni per automatismi. Per i Quadri
Direttivi la base di calcolo è rappresentata dalla voce stipendio e da tutti gli emolumenti percepiti a carattere
continuativo.
L’ammontare del TFR che il Datore di lavoro deve accantonare annualmente equivale, poi, alla retribuzione annua
utile, calcolata con i criteri sopra ricordati, diviso 13,5.
La somma accantonata usufruisce di una rivalutazione annua al tasso che si determina sommando al coefficiente
fisso dell’1,5% il valore pari al 75% dell’aumento dei prezzi al consumo delle famiglie certificato dall’ISTAT.
Il TFR, solitamente corrisposto alla fine del rapporto di lavoro,
può essere anticipato fino a un massimo del 70%
dell’importo maturato volta per volta, qualora si è raggiunta una anzianità di servizio di almeno 8 anni presso lo stesso
Datore di lavoro e per le seguenti motivazioni:
1. spese mediche;
2. acquisto 1^ casa per se’ o i figli;
3. spese sostenute durante la fruizione di congedi per astensione facoltativa per maternità, formazione, assenza
per malattia del bambino/a.
In materia di anticipazione, possono essere comunque previsti, in sede di contrattazione aziendale, ulteriori
previsioni di favore per i Dipendenti.
Nell’ipotesi che il TFR venga destinato alla Previdenza complementare, esso segue le regole che
disciplinano le somme versate nei Fondi Pensione (rivalutazione, anticipazioni, riscatto, prestazione).