Pagina 826 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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L’INPS, con il messaggio n. 6973/2014, ribadisce le regole per il rientro
anticipato del Lavoratore dalla malattia
.
Con il predetto messaggio, l’INPS chiarisce, infatti, che la normativa che ha istituito l’invio telematico
del certificato di malattia ha disposto anche che il medico possa trasmettere, durante il periodo di
prognosi, certificati che annullano e/o rettificano i precedenti (ad esempio, in caso di errori o nel caso
si riscontri nel paziente un decorso della malattia più veloce, tale da indurre una riduzione della
prognosi originaria).
Le suddette disposizioni vanno raccordate con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro (art. 2087 del Codice civile e Decreto legislativo n. 81/2008) che obbligano, da una
parte, il Lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro e, dall’altra, il Datore di Lavoro a garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
Il Datore di lavoro, quindi, non conoscendo la diagnosi non è in grado di valutare se il proprio
Dipendente possa essere completamente guarito e, conseguentemente, aver recuperato le energie
psicofisiche necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, se lo stesso Datore di
lavoro ammettesse il Lavoratore in azienda prima della scadenza della prognosi non assolverebbe
agli obblighi imposti dalle norme in essere in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Concludendo, il Lavoratore dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito,
intenda riprendere il lavoro prima della scadenza dei giorni di prognosi certificati dal medico,
può essere riammesso in servizio solo in presenza di un ulteriore certificato medico che
rettifichi l’iniziale prognosi.