in tempi brevi della piena tutela dei diritti degli interessati e, al contempo, la realizzazione del livello di sicurezza delle informazioni bancarie
che l'implementazione del sistema è volta a garantire.
CIO' PREMESSO, IL GARANTE
-
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h) del Codice, stabilisce che nell'implementazione delle misure indicate nel
provvedimento del 12 maggio 2011, i titolari del trattamento tengano conto delle indicazioni fornite con il presente
provvedimento (punti 1.1; 1.2; 2; 3);
-
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, a parziale modifica del provvedimento n. 192/2011, dispone di
prorogare al 3 giugno 2014 il termine precedentemente fissato per completare l'attuazione delle prescrizioni indicate al punto
1. del provvedimento stesso (punto 4).
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia