cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti
sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate,
il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di
un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno
di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche
nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a
partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno
successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).
In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano applicazione le
disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare,
anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del
raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre
stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi
giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia ancora decorso
il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del
minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al
paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del
suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo
precedentemente non godute.
Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal
lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al
conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione,
sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate.
Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei
limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il
parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro
titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed
all’Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di
ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi
giornalieri.