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per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
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A partire dal prossimo 30 settembre entreranno in vigore le disposizioni emanate dal Garante per la Protezione dei
Dati Personali con i provvedimenti n. 192 del 2011, n. 357 del 2013 e n. 257 del 2014.
In pratica, i provvedimenti di cui sopra prevedono l’obbligo per le Banche di registrare le operazioni di
consultazione dei rapporti intrattenuti con la clientela effettuate dal proprio Personale. La
ratio
del provvedimento
è volta a evitare attività improprie di consultazione dei rapporti in testa alla clientela.
La tenuta dei registri informatici delle
inquiry
ha la finalità, quindi, di rilevare le possibili attività anomale poste in essere
dagli addetti (frequenza e ripetitività delle interrogazioni sugli stessi rapporti). Attraverso il sistema informatico saranno
prodotti degli
alert
che segnaleranno i possibili comportamenti anomali del Personale delle Banche nello svolgimento delle
mansioni lavorative.
Più specificatamente, il Garante sulla privacy ha disposto per le Banche l’obbligo del tracciamento delle operazioni.
Questo deve avvenire attraverso
“la registrazione dettagliata, in un apposito log, delle informazioni riferite alle
operazioni di consultazione di dati bancari, quando consistono o derivano dall’uso interattivo dei sistemi,
operato dagli addetti, sempre che non si tratti di consultazioni di dati in forma aggregata non riconducibili al
singolo cliente”
.
I
log
devono contenere per ogni operazione di accesso ai dati bancari, effettuata dal Personale delle Banche, almeno le
seguenti informazioni:
a) codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l’operazione di accesso;
b) data e ora esecuzione;
c) codice della postazione di lavoro utilizzata;
d) il codice del cliente interessato dall’operazione di accesso ai dati;
e) tipologia del rapporto bancario interessato dall’accesso (es. c/c, fido, mutuo, deposito, ecc.).
I
log
delle operazioni di
inquiry
devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 24 mesi dalla data di
registrazione delle operazioni
.
Si invitano, pertanto, tutti i Colleghi a prestare massima attenzione alla normativa aziendale e, conseguentemente,
a tenere condotte operative in linea con le stesse norme aziendali e le previsioni di Legge e regolamentari in
materia.