Pagina 809 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Riteniamo utile ricordare gli effetti della malattia del Lavoratore dipendente nel
caso in cui la stessa malattia intervenga in concomitanza con la fruizione del
periodo di ferie.
In linea di principio, i giorni di ferie non si perdono se durante la fruizione dei periodi
di riposo interviene lo stato di malattia.
Quest’ultimo, infatti, interrompe la fruizione del periodo di ferie.
L’unica eccezione al principio sopra riportato è costituita dal caso in cui la malattia è
ritenuta di carattere lieve (es. raffreddori, mal di testa, ecc.) e, quindi, non in grado di
inficiare la possibilità del recupero pisco-fisico del Dipendente. A tal proposito,
evidenziamo che le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito e finalizzato proprio al
ripristino delle energie pisco-fisiche del Lavoratore.
Identico iter va seguito in caso di malattia intervenuta durante i soggiorni
in Paesi UE.
Se
la malattia, invece, interviene
in Paesi extracomunitari,
con i quali l’Italia non ha
sottoscritto convenzioni e/o accordi in materia di tutela della malattia, il Lavoratore deve
trasmettere il certificato medico con la traduzione in italiano e con l’attestazione
dell’Ambasciata o del Consolato italiano circa la validità del certificato medico secondo la
normativa vigente nel Paese estero dove si trova il Dipendente.
Per recuperare i giorni di ferie, una volta intervenuta la malattia, il Lavoratore deve
procedere
tassativamente
come segue:
1) interpellare il medico per il rilascio del certificato medico con prognosi e
diagnosi della malattia;
2) far spedire al medico per via telematica all’INPS il certificato medico;
3) in caso di ricovero ospedaliero, o nei casi in cui il medico è impossibilitato ad
utilizzare il computer, inviare all’INPS e al Datore di Lavoro il certificato di
ricovero;
4) rispettare le fasce di reperibilità giornaliera per le visite fiscali, anche durante i
giorni di festa, pena la perdita delle ferie e dell’indennità di malattia.