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(17)
Articolo aggiunto dal comma 6 dell’
art.
6
,
D.L. 8 aprile 2013, n. 35
,
come modificato dalla
legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64
.
(commento di giurisprudenza)
6.
Norma transitoria.
1. Nel termine di sei mesi
(18)
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla
Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848
, possono presentare
la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia
intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte
europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere
l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte
europea.
2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli
affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel
termine di cui al comma 1 del presente articolo.
(18)
Termine prorogato al 18 aprile 2002 dall'
art.
1
,
D.L. 12 ottobre
2001, n. 370
(Gazz. Uff. 15 ottobre 2001, n. 240), convertito in legge
dall'
art.
1
,
L. 14 dicembre 2001, n. 432
(Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n.
290), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(commento di giurisprudenza)
7.
Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero
(19)
.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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FulShow
01/06/2014
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