Pagina 799 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

(16)
Articolo aggiunto dalla lettera
f
) del comma 1 dell’
art.
55
,
D.L. 22
giugno 2012, n. 83
. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 55.
5-quinquies.
Esecuzione forzata
(17)
.
1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei
creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono
ammessi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di
pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali
dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della
presente legge.
2. Ferma restando l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-
bis
e 294-
ter
, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266
, e successive
modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle
contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma
della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile
d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le
disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile,
con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al
funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento
giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni
emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui
sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il
funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si
procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione
forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di
pagamento che risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità
rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla
Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano
obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè
sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni
interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa,
richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. L'
articolo
1
del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313
, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1994, n. 460
, si applica anche ai fondi
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge,
ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni
interessate.
Pagina 8 di 10
FulShow
01/06/2014
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow