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3.
Procedimento
(11)
.
1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente
della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto
relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di
procedura civile.
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si
tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa
quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è
proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti:
a
) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al
procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b
) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c
) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia
concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine
designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto
motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si
applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura
civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui
è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata
a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria
esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne
ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere
riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-
ter
.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle
risorse disponibili.
(11)
Il presente articolo, già modificato prima dall'art. 2, D.L. 11
settembre 2002, n. 201- soppresso dalla
legge di conversione 14
novembre 2002, n. 259
- e poi dal comma 1224 dell'
art.
1
,
L. 27
dicembre 2006, n. 296
, è stato così sostituito dalla lettera
c
) del comma 1
dell’
art.
55
,
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso
articolo
55
,
D.L. n. 83/2012
.
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01/06/2014
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