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(6)
Comma aggiunto dal numero 2) della lettera
a
) del comma 1 dell’
art.
55
,
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso
articolo 55.
(7)
Comma aggiunto dal numero 2) della lettera
a
) del comma 1 dell’
art.
55
,
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso
articolo 55.
(8)
Comma aggiunto dal numero 2) della lettera
a
) del comma 1 dell’
art.
55
,
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso
articolo 55.
(9)
Comma abrogato dal numero 3) della lettera
a
) del comma 1 dell’
art.
55
,
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso
articolo 55.
2-bis.
Misura dell'indennizzo
(10)
.
1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non
inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o
frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di
durata del processo.
2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile,
tenendo conto:
a
) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al
comma 1 dell'articolo 2;
b
) del comportamento del giudice e delle parti;
c
) della natura degli interessi coinvolti;
d
) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione
alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in
ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello
del diritto accertato dal giudice.
(10)
Articolo aggiunto dalla lettera
b
) del comma 1 dell’
art.
55
,
D.L. 22
giugno 2012, n. 83
. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 55.
(commento di giurisprudenza)
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FulShow
01/06/2014
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