Pagina 785 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Come noto, con riferimento agli infortuni sul posto di lavoro esiste precisa responsabilità
del Committente / Datore di lavoro per l’inosservanza degli specifici obblighi di verifica,
informazione e cooperazione.
Con una recente sentenza, la n. 42347 del 15 ottobre 2013, la Corte di Cassazione, Sezione
Penale, ha tuttavia chiarito che la suddetta responsabilità non è automaticamente applicabile,
non potendo esigere dal Committente / Datore di lavoro un controllo pressante, continuo e
capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Viceversa, è necessario verificare in
concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento dannoso che ha causato
l’infortunio agli esecutori dei lavori e/o ad avventori di qualsiasi genere.
In sostanza, è necessario appurare l’ingerenza del Committente / Datore di lavoro
nell’esecuzione dei lavori, nonché l’agevole e immediata percepibilità, da parte del medesimo, di
situazioni di pericolo e rischio per le persone coinvolte a vario titolo.
Tanto è derivante dall’art. 26 d.lgs. 81/2008, che prevede gli specifici obblighi, a carico del
Committente, connessi ai contratti di appalto, quali l'obbligo di verifica dell'idoneità
tecnico professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori da affidare, nonché
quello di fornire agli incaricati dell'esecuzione dei lavori le informazioni sui rischi
esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure della prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.