UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale,
notizie e curiosità di carattere sindacale e che sui siti www.falcriubi.it e www.unisinubi.eu potrai trovare tutti
gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione
per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra,
in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” –> opzione
“Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
IL DATORE DI LAVORO RICONOSCERA’ AL LAVORATORE, PER 4 ANNI, UN
IMPORTO ANNUO PARI ALLA PENSIONE PER TREDICI MENSILITA’
(circolari n. 24/2013 e 33/2013 del Ministero del Lavoro)
Con l’emanazione della Legge 92/2012 (c.d. riforma Monti/Fornero), all’articolo 4 commi 1-7,
è stata prevista, tra l’altro, la possibilità per i Lavoratori di accedere all’esodo con un anticipo
di 4 anni rispetto alla pensione.
I Lavoratori che dovessero optare per tale scelta, beneficeranno – dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di decorrenza della pensione
(comunque nel limite massimo di 4 anni) – di due importi:
-
la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione maturata alla data
dell’esodo;
-
la contribuzione figurativa accreditata presso l’Inps (che andrà ad incrementare
l’assegno di pensione riconosciuto al momento dell’acquisizione dei requisiti
pensionistici).
L’onere relativo ai suddetti benefit resta a totale carico del Datore di Lavoro e la
possibilità di accedere alle prestazioni di cui sopra è comunque subordinata alla
stipula di accordi collettivi tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali.
Le circolari del Ministero del Lavoro illustrano operativamente la procedura da seguire per
l’attivazione dell’esodo anticipato, che - in ogni caso - si dovrà poi concretizzare con atto di
risoluzione consensuale del contratto.
IMPORTANTE!!!
Si ricorda che nel Settore del Credito è comunque vigente, da tempo, lo specifico
Fondo di Solidarietà di categoria per la gestione, tra le altre cose, anche degli esuberi
e, quindi, le suddette norme di Legge, di fatto, risultano ininfluenti in quanto
ricomprese nelle previsioni specifiche della parte straordinaria del regolamento del
Fondo di settore, peraltro – come noto - novato lo scorso 20 dicembre 2013 proprio
allo scopo di adeguarlo alla Legge 92/2012.