c)
le situazioni di grave disagio personale, ad
esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipen-
dente medesimo;
d)
le situazioni, riferite ai soggetti di cui al pre-
sente comma ad esclusione del richiedente, derivanti
dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita dell'au-
tonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di
natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromu-
scolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carat-
tere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici,
ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la
partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'etaŠ
evolutiva
aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,
2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilita-
tivo richiede il coinvolgimento dei genitori o del sog-
getto che esercita la potestaŠ
.
2. Il congedo di cui al presente articolo puoŠ
essere
utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.
Il datore di lavoro eŠ
tenuto a rilasciare al termine del
rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo
fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei
due anni si computa secondo il calendario comune; si
calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel
periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al
mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il
mese quando la somma delle frazioni corrisponde a
trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento
per la richiesta e per la concessione, anche parziale o
dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per
gravi e documentati motivi familiari, assicurando il
contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e
il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al
comma 3, il datore di lavoro eŠ
tenuto, entro dieci giorni
dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e
a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale
diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo
e determinato, la concessione parziale del congedo
devono essere motivati in relazione alle condizioni pre-
viste dal presente regolamento e alle ragioni organizza-
tive e produttive che non consentono la sostituzione
del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda
deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.
Il datore di lavoro assicura l'uniformitaŠ
delle decisioni
avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione
organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica
amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in
caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore
di lavoro puoŠ
altres|Š
negare il congedo per incompatibi-
litaŠ
con la durata del rapporto in relazione al periodo
di congedo richiesto, ovvero quando i congedi giaŠ
con-
cessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto;
puoŠ
, inoltre, negare il congedo quando il rapporto eŠ
stato instaurato in ragione della sostituzione di altro
dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si
applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo puoŠ
, altres|Š
,
essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui
al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richie-
dente non abbia la possibilitaŠ
di utilizzare permessi
retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime
disposizioni o di disposizioni previste dalla contratta-
zione collettiva. Quando la suddetta richiesta eŠ
riferita
a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro
eŠ
tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a
motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali
ragioni organizzative, nonche¨
ad assicurare che il con-
gedo venga fruito comunque entro i successivi sette
giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una
durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavora-
tore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche
prima del termine del congedo, dandone preventiva
comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di
lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavora-
trice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1,
secondo comma, lettera
b),
della legge 18 aprile 1962,
n. 230, e successive modificazioni, per il rientro antici-
pato eŠ
richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del
periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso
di almeno sette giorni. Il datore di lavoro puoŠ
comun-
que consentire il rientro anticipato anche in presenza
di preventiva fissazione della durata minima del con-
gedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art. 3.
Documentazione
1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei per-
messi per grave infermitaŠ
di cui all'articolo 1 o dei con-
gedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, let-
tera
d),
devono presentare idonea documentazione del
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato o del medico di medicina gene-
rale o del pediatra di libera scelta o della struttura sani-
taria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La
certificazione relativa alla grave infermitaŠ
deve essere
presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla
ö 11 ö
11-10-2000
G
AZZETTA
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FFICIALE DELLA
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EPUBBLICA
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TALIANA
Serie generale
- n.
238