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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per la solidarieta
©
sociale
DECRETO 21 luglio 2000, n.
278.
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'arti-
colo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi
per eventi e cause particolari.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA
é
SOCIALE
di concerto con
i Ministri della sanita
©
, del lavoro e della previ-
denza sociale e per le pari opportunita
©
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo
2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro
per la solidarieta©
sociale, di concerto con i Ministri
della sanita©
, del lavoro e della previdenza sociale e per
le pari opportunita©
, si provvede alla definizione dei cri-
teri per la fruizione dei congedi per eventi e cause parti-
colari, alla individuazione delle patologie specifiche,
nonche¨
alla individuazione dei criteri per la verifica
periodica della sussistenza delle condizioni di grave
infermita©
;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni
complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermita©
del coniuge,
anche legalmente separato, o di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o
del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica
previamente al datore di lavoro l'evento che da©
titolo
al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sara©
uti-
lizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati
entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento del-
l'insorgenza della grave infermita©
o della necessita©
di provvedere a conseguenti specifici interventi tera-
peutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i
giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermita©
dei soggetti di cui al
comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concor-
dare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo
dei giorni di permesso, diverse modalita©
di espleta-
mento dell'attivita©
lavorativa, anche per periodi supe-
riori a tre giorni. L'accordo e©
stipulato in forma scritta,
sulla base della proposta della lavoratrice o del lavora-
tore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso
che sono sostituiti dalle diverse modalita©
di espleta-
mento dell'attivita©
lavorativa; dette modalita©
devono
comportare una riduzione dell'orario di lavoro com-
plessivamente non inferiore ai giorni di permesso che
vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altres|©
indi-
cati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della
permanenza della grave infermita©
, ai sensi del succes-
sivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di
lavoro conseguente alle diverse modalita©
concordate
deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermita©
o della necessita©
di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumula-
bili con quelli previsti per l'assistenza delle persone
handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2.
Congedi per gravi motivi familiari
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi
alla situazione personale, della propria famiglia ana-
grafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice
civile anche se non conviventi, nonche¨
dei portatori di
handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se
non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a)
le necessita©
familiari derivanti dal decesso di
una delle persone di cui al presente comma;
b)
le situazioni che comportano un impegno parti-
colare del dipendente o della propria famiglia nella
cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente
comma;
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11-10-2000
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AZZETTA
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FFICIALE DELLA
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EPUBBLICA
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TALIANA
Serie generale
- n.
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