Pagina 76 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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La suprema corte ha, difatti, ritenuto che Lo
svolgimento di altra attività lavorativa DA PARTE del
dipendente assente per malattia può giustificare il
licenziamento per violazione dei doveri generali di
correttezza e buona fede e degli specifici obblighi
contrattuali di diligenza e fedeltà.
Per la cassazione, quindi, Lo svolgimento di altra
attività lavorativa E’ di per sé sufficiente a far
presumere l’inesistenza della malattia oltre al fatto
che la medesima attività, valutata
ex ante
in
relazione alla natura della patologia e delle
mansioni svolte, potrebbe pregiudicare o ritardare la
guarigione e il rientro del lavoratore in servizio.
con il predetto pronunciamento, la Corte di Cassazione
HA accolto iL ricorso, promosso da un’azienda del
settore privato, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Milano che aveva annullato il licenziamento
per giusta causa intimato al lavoratore dal datore di
lavoro.