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La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla
maternità e paternità), nella parte in cui non include tra i possibili soggetti beneficiari dei congedi straordinari retribuiti,
previsti fino a un massimo di due anni, anche il parente o l’affine convivente del disabile entro il terzo grado.
Ricordiamo che il quadro normativo in materia di congedi straordinari retribuiti (vedi Leggi n. 53/2000 e n. 388/2000 e Decreti Legislativi n. 151/2001 e
n. 119/2011) prevede attualmente, quali beneficiari potenziali degli stessi congedi, in ordine di priorità, il coniuge, il genitore, i figli, fratelli o sorelle. Il
primo beneficiario, quindi, è il coniuge convivente con la persona in stato di grave disabilità. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a usufruire dei congedi il padre o la madre (anche se non conviventi con il figlio), a seguire i figli conviventi
e poi fratelli o sorelle, sempre conviventi con il disabile. Pertanto, la normativa vigente non consente ai Lavoratori che abbiano un grado di parentela
diverso da quello succitato di poter fruire dei congedi in questione.
Con riguardo a tale previsione legislativa, è stata sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria la questione di legittimità
costituzionale a seguito di istanza presentata da un nipote convivente con la persona disabile ed unico soggetto in grado di poter prestare assistenza
allo stesso familiare. In pratica, secondo il TAR calabrese, l’esclusione del nipote convivente del disabile dal novero dei soggetti legittimati a fruire del
congedo, in mancanza di altre persone in grado di assistere lo stesso, contrasterebbe con diversi articoli della Costituzione Italiana.
La Corte Costituzionale, nell’accogliere molte delle osservazioni del TAR calabrese, ha formulato anche alcune interessanti considerazioni a
fondamento della decisione presa di cui riportiamo, di seguito, alcuni stralci.
“… al fine di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l’altro, dai
cambiamenti demografici in atto, questa Corte ha ritenuto che il legislatore avesse illegittimamente trascurato quelle situazioni di disabilità
che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del
naturale decorso del tempo. Anche per tali situazioni, come nel caso di figli portatori di handicap, vale il principio che la cura della persona
disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile …”
“… nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, fruibile per
l’assistenza delle persone portatrici di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul
riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di
cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, della Costituzione ...”
“…
la limitazione della sfera soggettiva attualmente vigente può infatti pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare,
allorché nessuno di tali soggetti
(coniuge convivente, genitori anche non conviventi, figli, fratelli e sorelle conviventi)
sia disponibile o in
condizione di prendersi cura dello stesso …”
“… non è superfluo rammentare che il legislatore ha già riconosciuto il ruolo dei parenti e degli affini entro il terzo grado proprio
nell’assistenza ai disabili in condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a tre giorni di permessi retribuiti su base mensile, ai sensi della
Legge n. 104/1992.”
La sentenza della Corte Costituzionale ha, quindi, sancito che in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti già beneficiari per legge dei congedi straordinari retribuiti, possono fruire degli
stessi anche i parenti o gli affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.