Pagina 741 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013, ha sancito il principio secondo
il quale l’Azienda non può mai adibire il Dipendente a mansioni inferiori (non coerenti con il livello di
inquadramento e la professionalità acquisita) senza il consenso dello stesso Lavoratore.
La vicenda riguarda un Dipendente di una Banca che era stato assegnato a nuove mansioni che non prevedevano, oltre al
grado di autonomia, il livello di responsabilità esercitato nell’attività lavorativa svolta precedentemente.
L’Azienda, nel produrre ricorso alla Corte di Cassazione, ha - in sostanza - motivato il trasferimento del Dipendente ad altro
ufficio (con contestuale mutamento delle mansioni) con la soppressione, per ragioni organizzative e di ristrutturazione
aziendale, del divisionale dove prestava servizio il Lavoratore e pertanto, ad ulteriore giustificazione, evidenziava che lo
stesso trasferimento era stato deciso per evitare il licenziamento del Dipendente.
La Suprema Corte ha confermato il giudizio formulato dalla Corte di Appello che aveva respinto il ricorso
presentato dalla Banca contro la Sentenza di primo grado del Tribunale, Sezione Lavoro, con la quale la stessa
Azienda era stata condannata a risarcire il Dipendente per il danno subito a seguito del demansionamento.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla Banca, ha ritenuto illegittimo l’operato della stessa
in quanto tenuto in violazione dell’art. 2103 del Codice civile che prevede l’obbligo per il Datore di Lavoro, in caso
di assegnazione ad altre mansioni, di adibire il Dipendente a compiti equivalenti con il livello di inquadramento e
la professionalità maturata. Tale obbligo, per come chiarito dalla giurisprudenza nel tempo e ulteriormente
precisato, con la sentenza in discussione, dai Giudici di legittimità, non può essere in nessun caso derogato.
E’ invece importante sottolineare che, con la stessa sentenza, la Corte di Cassazione ha altresì introdotto un
rilevante principio nel senso che il demansionamento finalizzato ad evitare il licenziamento diventa possibile solo
nel caso di espressa accettazione del Lavoratore.
La stessa giurisprudenza ha, poi, sancito che affinché tale patto sia valido necessitano le seguenti condizioni:
-
il demansionamento deve costituire l’unica alternativa al licenziamento;
-
il Datore di Lavoro è tenuto a verificare l’impossibilità a collocare il Dipendente su posizioni lavorative con
mansioni equivalenti;
-
il Lavoratore deve dare il proprio consenso a ricoprire le mansioni inferiori.
Solo se sussistono contemporaneamente le suddette condizioni, il patto tra il Datore di lavoro e il proprio
Dipendente può ritenersi valido e non sanzionabile con la sanzione della nullità per come previsto dal Codice
civile.