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convivente, ometteva di considerare le situazioni di compromissione delle capacità fisiche,
psichiche e sensoriali, tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» – secondo quanto previsto
dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 – che si fossero realizzate in dipendenza di eventi successivi
alla nascita ovvero in esito a malattie di natura progressiva. In tal modo la stessa norma avrebbe
comportato un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza ed integrazione del disabile
stesso nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in
questione è deputato a soddisfare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.
2.3. – I principi appena richiamati sono applicabili anche all'ipotesi oggetto del presente giudizio.
La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario
retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere
all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in
contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente
nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e
nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a
prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo.
Inoltre, la suddetta omissione determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del
disabile – allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto agli altri componenti
del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di
censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi
inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole
giustificazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel
novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di
altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio
2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Nota:
si veda la
Circolare INPS 16 marzo 2009, n. 41