Pagina 702 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Con l’entrata in vigore della Legge 28 giugno 2012 n. 92 sono state introdotte una serie di misure volte a favorire “la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e i compiti di cura ed assistenza ai figli” da parte dei genitori Lavoratori
dipendenti.
In particolare, l’art. 4 della succitata Legge prevede che - per le nascite, le adozioni e gli
affidamenti avvenuti successivamente al 31/12/2012 - al padre, Lavoratore dipendente spetta un
congedo obbligatorio di un giorno ed un congedo facoltativo nel limite massimo di due giorni,
quest’ultimo in alternativa al congedo di maternità della madre per l’equivalente periodo.
Con la circolare
n. 40 del 14 marzo 2013, l’INPS, recependo il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato il 22
dicembre 2012, ha – quindi - inteso chiarire i criteri e le modalità di utilizzo dei congedi in questione.
Il
congedo obbligatorio
di un giorno si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello
della madre e spetta, comunque, indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il giorno di
congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del
Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.
La fruizione da parte del padre, Lavoratore dipendente, del
congedo facoltativo
di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre Lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo
di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo
post partum
della madre per un numero
di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche
contemporaneamente all'astensione della madre e spetta anche nel caso in cui la madre, pur avendone diritto, non
si avvale del congedo di maternità.
I suddetti congedi sono fruibili dal padre Lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita
del figlio. I congedi non possono essere frazionati ad ore ma devono essere fruiti per giornate lavorative
intere.
Per poter usufruire dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al Datore di lavoro, almeno quindici giorni
prima della fruizione, le date in cui intende utilizzare i giorni di congedo. Nel caso di domanda di congedo
facoltativo, il padre allega alla comunicazione una dichiarazione della madre Lavoratrice di non fruizione del congedo
di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente
riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità deve essere
presentata anche al Datore di lavoro della madre.
Ai fini previdenziali
, per i periodi di congedo obbligatorio e facoltativo del padre, Lavoratore dipendente, si applica
la medesima disciplina prevista in materia di congedo di paternità dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
Pertanto,
per i periodi di congedo fruiti è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa piena.
Il padre Lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad
un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.