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RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, il ricorrente non risulta essere stato previamente informato in riferimento al
trattamento di dati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventuali controlli sull'utilizzo del personal computer
concessogli in uso per esclusive finalità professionali, con particolare riferimento alle modalità e alle procedure da seguire per gli stessi;
considerato infatti che nel "regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche" adottato dalla resistente il 15 febbraio 2002 e
messo a disposizione dei dipendenti, nonché nel "documento recante istruzioni agli incaricati del trattamento" (sottoscritto per accettazione
dall'interessato), la società, pur avendo fatto riferimento alla necessità di effettuare - almeno settimanalmente - il salvataggio dei dati su copie
di sicurezza con conseguente verifica del buon fine dell'operazione, non ha fornito un'idonea informativa in ordine al trattamento di dati
personali connesso ad eventuali attività di verifica e controllo effettuate dalla società stessa sui p.c. concessi in uso ai dipendenti (cfr. al
riguardo anche il provv. del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G.
U. n. 58 del 10 marzo 2007, punto 3);
RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il trattamento dei dati relativi al ricorrente è stato effettuato in violazione dei
principi di cui all'art. 11 del Codice e ritenuto pertanto di dover dichiarare fondato il ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del
Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati oggetto del presente
ricorso a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RILEVATO comunque che resta fermo quanto previsto dall'art. 160, comma 6, del Codice con riferimento alle autonome determinazioni da
parte dell'autorità giudiziaria in ordine all'utilizzabilità nel procedimento civile della documentazione medesima eventualmente già acquisita
in tale sede;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i
ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria
di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e
ritenuto di porli a carico di DNArt s.r.l. nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, stante il
riscontro comunque fornito nel corso del procedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie il ricorso e dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto
per la società resistente di trattare ulteriormente, i dati oggetto del presente ricorso a partire dalla data di ricezione del presente
provvedimento;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350
euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di DNArt s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a
favore del ricorrente.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione
all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento
dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
Roma, 18 ottobre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia