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I BENEFICI DI LEGGE E DI CONTRATTO
PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE
ONCOLOGICHE E/O INVALIDANTI
R
ITENIAMO UTILE FORNIRE ALCUNE IMPORTANTI INFORMAZIONI CIRCA I DIRITTI SPETTANTI
AI
L
AVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE
.
Per usufruire dei benefici previsti dalla legge, le Lavoratrici ed i Lavoratori affetti da malattie oncologiche devono vedersi
riconosciuto lo stato d’invalidità civile in condizioni di “handicap grave”. Ecco l’iter da seguire:
-
Rivolgersi al medico certificatore (sul sito dell’INPS è possibile reperire l’elenco dei medici certificatori abilitati) che
procederà ad inviare online all’INPS il certificato attestante lo stato di malattia e rilascerà al Lavoratore la relativa ricevuta di
trasmissione.
-
Poi si dovrà presentare telematicamente all’INPS domanda di riconoscimento dell’invalidità civile e dello stato di “handicap
grave” (la domanda può essere trasmessa mediante il Patronato o altro soggetto abilitato).
-
L’apposita commissione composta da medici dell’ASL e dell’INPS effettua la visita sanitaria entro 15 gg. dalla presentazione
della domanda (in caso di certificata impossibilità a raggiungere il luogo cui si è convocati per gli accertamenti, la visita della
commissione viene effettuata a domicilio o presso la struttura sanitaria dove si è ricoverati o in altro luogo di residenza
momentanea).
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Dopo aver effettuato l’accertamento verrà inviato al Lavoratore un verbale provvisorio che si potrà utilizzare fin da subito per
richiedere i benefici di legge previsti.
-
Successivamente perverrà allo stesso Lavoratore il verbale definitivo attestante lo stato d’invalidità in situazione di “grave
handicap”.
I PERMESSI, I CONGEDI E LE TUTELE PREVISTE PER LEGGE
Una volta ottenuto lo stato d’invalidità in situazione di “grave handicap”,
il Lavoratore può usufruire di un permesso retribuito di
2 ore giornaliere oppure di 3 giorni mensili
(legge 104/1992 e ss. mm.).
A tal fine, potrà presentare apposita domanda all’INPS che
ne rilascerà una copia firmata per ricevuta che andrà consegnata al Datore di lavoro.
Sempre ai sensi della legge 104/1992 si ha
diritto anche alla scelta, compatibilmente con le esigenze aziendali, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
l’Azienda non può procedere al trasferimento in altra sede senza il consenso del Lavoratore.
La legge, inoltre, prevede per il Lavoratore affetto da patologia oncologica e con un’invalidità civile superiore al 50%,
la
possibilità di usufruire, anche in modo frazionato, di un periodo di congedo retribuito (massimo 30 giorni nell’arco di un anno)
per cure mediche correlate all’infermità
che ha determinato l’invalidità stessa
(D.Lgs. 119/2011).
I suddetti periodi di congedo
non sono computabili ai fini del comporto di malattia e il Dipendente ha diritto a percepire lo stesso trattamento economico previsto in
caso di assenze per malattia. Inoltre, i predetti periodi di congedo sono da ritenersi in aggiunta ai permessi eventualmente derivanti
dalla normativa già prevista per i Lavoratori portatori di “grave handicap” di cui alla legge 104/1992, sopra richiamata. Per usufruire
dei suddetti congedi si dovrà presentare al Datore di lavoro apposita domanda, corredata dalla prescrizione del medico convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di cure in relazione
all’infermità invalidante riconosciuta. Al termine del periodo di cura, il Lavoratore è tenuto a documentare adeguatamente l’avvenuta
effettuazione delle cure stesse. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza, può essere prodotta anche
un’attestazione cumulativa.
L’art. 12-bis del D.Lgs. n. 61 del 2000 prevede ancora per il Lavoratore con malattia di natura oncologica
il diritto a poter
trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
. Il Datore di lavoro, nel caso di richiesta di part-time, dovrà
concordare con il Dipendente le modalità di svolgimento dell’orario ridotto. Inoltre, il Lavoratore, in caso di miglioramento delle
proprie condizioni di salute, potrà richiedere di variare nuovamente il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.