Pagina 672 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal
familiare per effettuare accertamenti o terapie.
3. BENEFICI A FAVORE DEI GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO DISABILE
Come evidenziato nella circolare n. 45/2011, il diritto alla fruizione dei permessi in parola non
può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare
disabile in condizione di gravità.
L’unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali,
nell’arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei
permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero di cui al comma 2 dell’art. 33 o del
prolungamento del congedo parentale.
A tale proposito, si evidenzia che l’art. 3 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 ha integralmente
sostituito il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni
minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al
prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un
periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre
anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante.
I suddetti periodi di prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale
congedo parentale teoricamente fruibile, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n.151/2001, dal
genitore richiedente.
Si rammenta che il requisito essenziale per la concessione del prolungamento del congedo
parentale è l’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio con grave disabilità, con le eccezioni
previste dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011.
Oltre alle eccezioni sopra richiamate, il d.lgs. n. 119/2011 ha previsto espressamente che sia il
prolungamento del congedo parentale che il congedo straordinario retribuito, ex art. 42,
comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, possano essere concessi qualora la presenza del soggetto
che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverato il
disabile.
Conseguentemente, in considerazione dell’ identica ratio che ispira i diversi istituti diretti a
garantire l’assistenza al disabile ed in analogia a quanto previsto per i lavoratori del settore
privato, ai sensi del paragrafo n. 6 della circolare n. 32/2012, la predetta eccezione è
applicabile anche nelle ipotesi di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n.
104/1992.
Detta fattispecie, pertanto, integra le ipotesi già contemplate dal paragrafo n. 4 della circolare
n. 45/2011.
Alla luce di quanto sopra esposto, si puntualizza quanto segue:
nello stesso mese, per prestare assistenza ad
un figlio minore di tre anni
, i genitori
possono alternarsi nella fruizione dei seguenti istituti:
due ore di permesso orario al giorno oppure un’ora di permesso al giorno per ciascun
genitore per tutto il mese;
assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30%
nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario), da
fruire entro gli otto anni di età del bambino;
uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili, tra entrambi i