10/11/2004, rispetto al quale la Corte territoriale, dopo avere esposto i fatti
all'origine della contestazione disciplinare posta a base del provvedimento
(il D. in data 17/3/2004 si sarebbe introdotto presso i locali dove era il suo
ufficio in (OMISSIS) ed avrebbe prelevato documentazione riservata
prodotta nel procedimento d'urgenza ex
art. 700 c.p.c.
iniziato dal
lavoratore) e, dopo avere dato atto che il primo Giudice aveva ritenuto
inefficace detto licenziamento perchè intimato, quando il rapporto era ormai
risolto per effetto del primo licenziamento, senza prendere posizione sui
contrasti giurisprudenziali in materia è entrato nel merito della vicenda,
escludendo la sussistenza dei presupposti di legittimità del provvedimento,
confermandone l'inefficacia - come ritenuto in primo grado - la cui formula
poteva "considerarsi comunque valida".
E non vi è dubbio, sul piano degli effetti, che manca ogni interesse della
società ad ottenere una pronuncia di annullamento del licenziamento (per
mancanza di giusta causa/giustificato motivo) piuttosto che di inefficacia.
L'interesse si presenta, invece, con riguardo alla motivazione circa
l'affermata carenza di giusta causa/giustificato motivo, ma la Corte
d'appello ha compiutamente esaminato tale profilo della controversia ed ha
ritenuto che il fatto che il D. fosse entrato in azienda nel periodo in cui
risultava cautelativamente sospeso non poteva ritenersi comportamento
idoneo a sorreggere da solo il provvedimento sul rilievo che "la mera
introduzione nei locali, asseritamente per prelevare documenti personali"
era "stata ritenuta dalla banca non rilevante in sè e considerata come
episodio di mera cortesia usata nei suoi confronti".
Ed infatti, la stessa Banca ricorrente sia in primo grado che in appello -
come emerge anche dalla ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso per
cassazione - aveva riconosciuto che "Stante il tenore della giustificazione la
datrice di lavoro aveva deciso, in un primo momento, di considerare
l'episodio" dell'ingresso del D. in azienda "una mera cortesia usata dalla
Banca nei suoi confronti".
Priva di conssistenza è anche l'ulteriore censura mossa alla sentenza
impugnata per aver ritenuto non provata la circostanza posta a base del
licenziamento e cioè che il D. avrebbe illegittimamente sottratto
documentazione aziendale, poi prodotta nel procedimento cautelare.
Deduce che tale circostanza sarebbe pacifica tra le parti, senza, tuttavia, in
violazione del disposto di cui
all'art. 369 c.p.c.
, n. 4 e del principio di
autosufficienza, produrre gli atti e le difese dai quali emergerebbe la
fondatezza dell'assunto, come anche di riportarne il contenuto. D'altra
parte, che la circostanza non fosse pacifica risulta dalla stessa impugnata
sentenza laddove specifica, per un verso, che "la contestata sottrazione di
documentazione riservata" non aveva trovato alcun riscontro nella
deposizione del teste escusso sul punto ..." e, per altro verso, che "parte
appellata osserva che la documentazione prodotta in sede di procedimento
di urgenza era stata raccolta dal" D. "durante il periodo in cui era al lavoro
per confortare la sua linea di rigore nei confronti di situazioni ritenute
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FulShow
16/10/2012
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