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che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità.
Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”. Per accedere alla
bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra, in fondo alla
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“Bacheca Sindacale”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 24 dell’1/8/2012, ha fornito anche importanti chiarimenti in
merito al riproporzionamento (riduzione) o meno dei permessi mensili spettanti ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge
104/1992 nel caso in cui il Lavoratore abbia beneficiato anche di altre tipologie di permessi o congedi (quali, ad esempio,
maternità facoltativa o obbligatoria, malattia, permesso sindacale, ecc.).
A tale riguardo, il Ministero ha - in premessa - evidenziato che il diritto ai tre giorni di permesso previsti dalla suddetta Legge
“spetta
al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti”.
Successivamente, ha anche chiarito che
“nell’ipotesi in cui il Dipendente - nel corso del mese - fruisca di altri permessi (…) non è
possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex Legge 104/1992, in quanto trattasi comunque di
assenze giustificate, riconosciute per Legge come diritti spettanti al Lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità
grave un’assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che l’assiste, dei permessi mensili
di cui alla Legge 104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione,
natura e caratteri diversi.”
In conclusione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che è del tutto ingiustificata la riduzione dei
permessi spettanti ai sensi della Legge 104/1992 operata in base alla minore prestazione lavorativa svolta nell’arco del mese di
riferimento per effetto della legittima fruizione, da parte del Lavoratore, di permessi di altra natura.
Con riferimento alla materia trattata, si invitano i Colleghi a segnalare ai Dirigenti sindacali di UNISIN Falcri – Silcea ogni
eventuale “interpretazione” aziendale non in linea con le disposizioni di Legge e con le relative indicazioni attuative.
Infine, sempre con riferimento ai benefici della Legge 104/1992, si informano i Colleghi che dal 1° ottobre 2012 le domande di
accesso alle agevolazioni previste per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità dovranno essere presentate
esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
-
WEB: l’accesso al servizio per l’invio online delle domande per i permessi retribuiti avviene collegandosi al sito
www.inps.it
(il richiedente deve essere già in possesso del PIN dispositivo). Il servizio di cui trattasi è disponibile tra
quelli
online
dedicati al Cittadino; una volta effettuato l’accesso al sito, l’utente dovrà selezionare le voci “Invio
domande di prestazioni a sostegno del reddito > Disabilità > Permessi legge 104/1992”;
-
CONTACT CENTER MULTICANALE: attraverso il numero verde 803164;
-
PATRONATI: utilizzando gli specifici servizi offerti dalle Strutture autorizzate.