consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive
copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi
con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.
La revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere
corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della
revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca,
qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il
prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del
recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali
pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di
restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non
provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta
giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione
consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di
effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal
lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione
consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione
della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del
lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.