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Stralcio art. 4, (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del
lavoro) dal comma 16 al 23 della Legge n. 92 del 28/6/2012
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi
tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza
del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni
di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali competente per territorio. A detta convalida e'
sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del
rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo,
l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e
della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente
condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione
territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente
competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente
condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della
lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di
trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
e successive modificazioni. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
possono essere individuate ulteriori modalita' semplificate per
accertare la veridicita' della data e la autenticita' della
manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore, in
relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del
rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e
della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni
obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di
cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o
il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero
all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora
non effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si
considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di
lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla
lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e'